Handicap e Disabilità

Le condizioni di handicap e disabilità sono disciplinate dalla legge 104/92 e sono strettamente collegate tra loro. Per disabilità si intende infatti la presenza di una menomazione fisica o psichica che indica lo svantaggio personale che la persona affetta da tale menomazione vive, non solo nel contesto lavorativo.
L’handicap è la conseguenza della disabilità, cioè la situazione di svantaggio sociale avvertita dalla persona disabile nei confronti delle persone cosiddette “normali”: tiene conto, quindi, della difficoltà di inserimento sociale della persona affetta da disabilità.

La Legge 104, normativa risalente al 1992, denominata “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” è, quindi, il punto di riferimento per quanto riguarda “l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.” 

L’art. 3 comma 1 di tale legge definisce esattamente a chi si applica: “E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione”. In sostanza, trattasi di persone il cui stato può causare ripercussioni sociali.

Il certificato dello stato di handicap differisce dalla certificazione dell’invalidità civile e comporta altri benefici.
Il riconoscimento dello stato di handicap, infatti, evidenzia le ripercussioni sociali che una persona può avere nella vita quotidiana per effetto della sua minorazione.

Anche le persone affette da malattie rare possono essere considerate persone handicappate se rispettano i criteri previsti dalla legge 104.

A tutti i destinatari della suddetta normativa spettano numerosi benefici in campi diversi, cioè degli aiuti che la legge prevede per i disabili e i loro familiari.

Le previsioni della legge in tema di lavoro sono:

  • Secondo l’art. 21 della legge 104/92, la persona disabile con un’invalidità superiore ai due terzi (66,66%–>67%) o con minorazioni di cui alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648, che sia assunta presso enti pubblici per concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
  • Secondo l’art. 33 della legge 104/92, la persona disabile lavoratore dipendente o coloro, lavoratori dipendenti, che si occupano di persona disabile grave (purché quest’ultima non sia ricoverata in maniera permanente in una struttura) hanno diritto a fruire di una serie di permessi retribuiti e di tutele nell’ambito di eventuali trasferimenti:
  1. In particolare, hanno diritto alla Legge 104 e, quindi, a fruire per esempio del BENEFICIO DI 3 GIORNI DI PERMESSI RETRIBUITI (una delle previsioni della legge in tema di lavoro):
    – Disabili gravi.
    – Genitori di figli disabili gravi.
    – Coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di familiari disabili gravi.
    – Parenti e affini entro il 3° grado, solo quando i genitori o il coniuge della persona disabili grave, hanno già compiuto 65 anni di età o soffrono di patologie invalidanti, siano deceduto i mancanti.
    I permessi retribuiti ai sensi della legge 104 si traducono, per il lavoratore disabile (persona con handicap), in tre giorni di riposo al mese anche frazionabili in ore o, in alternativa, in riposi giornalieri di una o due ore. Per i genitori e i familiari lavoratori, è necessario distinguere in base all’età dell’assistito:
    – Genitori con figlio disabile di età inferiore ai tre anni: diritto al prolungamento del congedo parentale previsto fino al compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore; tre giorni di permesso mensile fruibili anche alternativamente; riposi orari di una o due ore per giorno a seconda dell’orario di lavoro. La fruizione dei benefici non è cumulativa.
    – Genitori con figlio disabile di età compresa tra i tre e gli otto anni: diritto al prolungamento del congedo parentale previsto fino al compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore; tre giorni di permesso mensile fruibili anche alternativamente ma non anche riposi orari.
    – Genitori, coniuge e parenti di disabile maggiorenne: tre giorni di permesso mensile.
    Anche in assenza di una specifica norma sul preavviso, qualora i permessi siano richiesti tempestivamente al datore di lavoro, questi non può legittimamente rifiutarli; il concetto di tempestività dev’essere concretamente determinato avendo riguardo sia per le necessità del lavoratore sia per le necessità tecnico-amministrative del datore di lavoro.
    Con circolare numero 38/2017, l’Inps ha esteso la possibilità di godere dei permessi previsti dalla legge anche alle parti di un’unione civile e ai conviventi di fatto con riferimento al proprio partner; il beneficio, però, non è stato esteso per l’assistenza dei parenti del compagno, che resta fuori dal campo di applicazione. Si tratta di una comunicazione che si pone sulla scia di quanto deciso dalla Corte Costituzionale, con sentenza 5 luglio – 23 settembre 2016, numero 213, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 33, comma 3, della legge 104 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
  2.  DUE ORE DI PERMESSO GIORNALIERO
    Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione ASL, la lavoratrice madre o in alternativa il padre, hanno diritto a due ore di permesso giornaliero. La concessione del permesso spetta solo nel caso in cui il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro, a meno che non sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Il diritto spetta a un genitore anche quando l’altro genitore non ne abbia diritto.
    Gli stessi permessi sono riconosciuti al disabile maggiorenne in situazione di gravità.
    Tale permesso è retribuito per intero e spetta in alternativa ai permessi dei tre giorni oppure al prolungamento del congedo parentale.
  3. Se il lavoratore presta assistenza ad un disabile residente in comune che dista oltre 150 chilometri dalla residenza del lavoratore stesso, quest’ultimo deve attestare tale tempo di percorrenza producendo gli opportuni titoli di viaggio (biglietti del treno, ecc…).
  4. Il lavoratore che assiste persona disabile, ha diritto a scegliere, se possibile, la SEDE DI LAVORO più vicina alla residenza della persona assistita e non può essere trasferito senza aver prestato consenso.  Il lavoratore disabile maggiorenne ha invece diritto a scegliere la sede di assegnazione più vicina al proprio domicilio e non può essere da lì trasferito senza aver espresso consenso.
  5. CONGEDO PARENTALE PROLUNGATO
    Oltre alle due ore di permesso giornaliero indennizzato e ai 3 giorni mensili di permesso retribuito per assistere il figlio in situazione di grave disabilità, alternativamente ai genitori è riconosciuto il diritto al prolungamento del congedo parentale. Tale prolungamento è previsto dall’art. 33 della legge 104/92 e dall’art. 33 del decreto legislativo 151/2001.  La fruizione dei benefici non è cumulativa.
    L’art. 8 del decreto legislativo n. 80/2015, emanato in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs Act) ed entrato in vigore il 25 giugno 2015, ha modificato l’articolo 33 del del Decreto Legislativo 151 del 2001, ampliando la possibilità di usufruire del prolungamento del congedo fino al dodicesimo anno di età del bambino mentre, precedentemente, era possibile fino agli otto anni.
    Per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento, l’art. 10 del Decreto Legislativo n. 80/2015 in modifica dell’art. 36 del Decreto legislativo 151 /2001, dispone che, il prolungamento del congedo può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. Mentre precedentemente il limite era di otto anni dall’ingresso in famiglia.
    Il prolungamento del congedo non può essere riconosciuto ai genitori titolari di un rapporto di lavoro domestico o a domicilio, ne ha però diritto il genitore lavoratore dipendente anche se l’altro genitore è titolare di rapporto di lavoro a domicilio oppure domestico o è lavoratore autonomo o in condizione non lavorativa (casalinga, disoccupato, pensionato).
    Per tutto il periodo del congedo parentale prolungato è dovuta una indennità pari al 30% della retribuzione spettante (art. 34, commi 1/3, D.Lgs. 151/01).

Altri strumenti adoperati dalla normativa per tutelare i portatori di handicap sono le agevolazioni fiscali:

  • ACQUISTO DI AUTO CON LA LEGGE 104
    E’ stabilito dall‘art. 27 della legge che i titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti, possono ottenere un contributo per sostenere i costi delle modifiche agli strumenti di guida. Il contributo, pari al 20% del costo, è erogato dalle unità Aziende Sanitarie Locali ed è a carico del bilancio dello Stato. Nell’ottica di questo contributo, le modifiche agli strumenti di guida vengono inquadrate come strumento protesico extra-tariffario.
    Le agevolazioni riconosciute alle persone disabili nell’acquisto di un automobile privata sono anche quelle che seguono.
  • DETRAZIONE DALL’IRPEF DEL 19% DEL COSTO DEL VEICOLO
    Spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio, che si calcola dalla data di acquisto. È calcolabile su una spesa massima di 18.075,99 euro e purché il mezzo acquistato venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap. La detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione ed esclusi anche i costi di utilizzo, come ad esempio l’assicurazione e il carburante.
    Sono detraibili le riparazioni purché rientrino, unitamente al costo di acquisto, nel limite di spesa di 18.075,99 euro e purché vengano sostenute entro 4 anni dall’acquisto stesso. La detrazione può essere interamente fruita nell’anno di acquisto oppure può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
    Se il veicolo viene ceduto, dietro pagamento oppure gratuitamente, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’Irpef ordinaria e quella dichiarata applicando l’agevolazione.
    Eccezione fatta per il caso in cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Si può di nuovo fruire del beneficio nel quadriennio soltanto se, prima del nuovo acquisto, si cancella dal Pra il primo veicolo destinandolo alla demolizione.
    Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo viene cancellato perché esportato all’estero. In caso di furto, opera la detrazione per il nuovo veicolo acquistato entro il quadriennio, ma deve essere calcolata sulla spesa massima di 18.075,99 euro, meno l’eventuale rimborso assicurativo.
    Il documento di spesa (la fattura o ricevuta) deve essere intestato al disabile, a meno che egli non sia fiscalmente a carico. In questo caso, il documento può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale risulta a carico.
  • ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DEL 4%
    Vale per l’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel.
    L’agevolazione si applica anche in caso di acquisto contestuale di optional. Il beneficio si applica, senza limiti di valore, una sola volta nel corso di quattro anni dalla data di acquisto. Per godere di nuovo di questo beneficio nello stesso quadriennio occorre la cancellazione del primo veicolo dal Pra per demolizione.
    Se il veicolo viene ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’Iva ordinaria e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione. Fa eccezione il caso di mutate esigenze della persona disabile legate alle condizioni della stessa, che rendano necessario un altro mezzo su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
  • ESENZIONE DEL PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO
    Applicabile all’auto (sempre con i limiti di cilindrata riportati precedentemente) che sia intestata al disabile o ad un familiare di cui il disabile stesso sia fiscalmente a carico.
  • ESENZIONE DELL’IMPOSTA DI TRASCRIZIONE
    I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (esclusi i non vedenti e i non udenti) sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra in occasione di passaggi di proprietà. Il beneficio vale sia per auto nuova, sia per auto usata. Come per il bollo, l’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico. La richiesta per l’esenzione va rivolta esclusivamente al Pra territorialmente competente.

Questi benefici fiscali descritti vanno a vantaggio di:
– non vedenti e non udenti;
– disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
– disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
– disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Le agevolazioni fiscali sopra riportate e comunque tutti i dettagli in in merito sono tratti e consultabili dal sito dell’Agenzia delle Entrate, alla pagina specifica: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/agevdisab/schedainfoagevdisab?page=agevolazionicitt

Infine, la Legge 104 tratta altresì i temi come quelli di cura, ricerca, riabilitazione e prevenzione in relazione alla disabilità. Pertanto,  tratta di controlli periodici durante la gravidanza, di rispetto di ritmi ed esigenze della madre al momento del parto, limitando interventi medici controproducenti. Si parla inoltre di accesso alle cure e alle terapie necessarie alla persona colpita da disabilità, con delega alle Regioni e al sistema sanitario locale per l’erogazione dei servizi.
L’art. 7 prevede che il sistema sanitario nazionale, attraverso le sue sedi locali e quelle convenzionate, garantisca anche la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.

Premesso tutte quelle che sono le agevolazioni sul lavoro e fiscali previste dalla Legge 104, si specifica che il percorso per ottenere il riconoscimento di disabilità secondo la legge 104 (cioè certificazione dello stato di handicap), al fine di usufruire dei benefici previsti, è sostanzialmente identico a quello per l’accertamento di invalidità:
– certificato del medico curante;
– inoltro domanda all’INPS;
– prenotazione della visita in Commissione ASL;
– eventuale richiesta di visita domiciliare, se la persona è intrasportabile;
– visita e verbale;
– invio del verbale;
– eventuale impugnazione, aggravamento e revisione.

Leggi anche:

– Malattie Rare e Disabilità
– L’esenzione in sintesi
– L’invalidità in sintesi
– Invalidità civile: linee guida dell’INPS
– La disabilità
– Il collocamento mirato

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